Contratto della caserma

Contratto stipulato tra  l’amministrazione militare e il Comune di Pisa anno 1885

GENIO MILITARE DIREZIONE TERRITORIALE FIRENZE COMANDO LOCALI DI LIVORNO
Sezione di PISA Piazza di PISA

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Contratto stipulato fra l’Amministrazione Militare ed il Municipio di Pisa, per stabilire il concorso di quest’ultimo, sia in terreni che in denaro, per provvedere all’ accasermamento provvisorio e definitivo in Pisa di un Reggimento di fanteria (Comando e due Battaglioni).

L’anno milleottocentoottantacinque (1885) addì venticinque (25) del mese di luglio, alle ore 10 antimeridiane, nell’Ufficio della Sezione suddetta situato in via la Perdola n. 3 rosso, primo piano, a rogito di me Griggi Biagio, ragioniere geometra del Genio Militare Segretario delegato a ricevere gli atti pubblici amministrativi, ed alla presenza dei signori Orlandini Tommaso e Marzotti Antonio testimoni idonei e richiesti unitamente dalle parti contraenti, e sottoscritti meco appiè del presente

S I A N O T O

Che addì nove (9) giugno 1885, fra l’Amministrazione Militare rappresentata dal signor Tenente Colonnello Cav. Sabbia Francesco, Comandante locale del Genio Militare di Livorno ed il municipio di questa città rappresentato dal proprio Sindaco signor Peverada Cav. Laopoldo, venne concordato e sottoscritto uno schema di convenzione per stabilire il concorso del denaro, per provvedere allo accasermamento provvisorio e definitivo in Pisa di un Reggimento di Fanteria (Comando e due Battaglioni.
Che tale schema essendo stato approvato dal Ministero della Guerra con dispaccio in data 18 giugno 1885 (Direzione Generale del Genio n. 8051), si addiviene per conseguenza alla stipulazione del relativo contratto in forma pubblica amministrativa come dal predetto Ministero viene ordinato, che a tale effetto sono convenuti il signor Guglielmo Fonseca Capitano Capo Sezione del Genio Militare di Pisa, rappresentante l’Amministrazione Militare, e il signor Peverada Cav. Leopoldo Sindaco di Pisa in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale ed il signor Salvi Antonio delegato della locale Intendenza di Finanza quale rappresentante il Demanio, hanno concordato quanto espresso:

Art. 1
Il Municipio di Pisa cede in uso gratuito all’Amministrazione Militare di fabbricati ex Convento di San Francesco e San Benedetto() per servire il primo per uso acquartieramento provvisorio dei suindicati battaglioni continuando l’altro a rimanere Caserma demaniale di San Martino, ed il secondo per il Comando del Reggimento coi relativi uffici, Stato Maggiore e Deposito.

Art. 2
Tale concessione s’intenderà duratura fino a tanto che non si sia provveduto all’accasermamento definitivo del suaccennato Battaglione, Comando, Stato Maggiore e Deposito.

Art. 3
Il progetto di sistemazione dei due fabbricati predetto per destinarsi agli usi innanzi sarà studiato per cura dell’Amministrazione Militare, ma sarà poi venduto dalla Giunta Municipale e firmato dal Sindaco.
Però la Giunta non potrà opporsi se non a quei lavori che denaturando assolutamente gli stabili in parola ne diminuissero il valore per i casi di risoluzione della presente risoluzione.

Art. 4
Il Municipio di Pisa si obbliga ad effettuare la consegna all’amministrazione Militare dei fabbricati di San Francesco e San Benedetto con cortili terreni ed accessori annessi non appena gliene verrà fatta richiesta, e di tale consegna si farà constatare mediante verbale e relativi inventari a seconda di quanto prescritto dall’appositi regolamenti militari L’Amministrazione Militare poi è tenuta a conservare al Municipio tutti gli oggetti d’arte: epigrafi, statue, quadri ed ogni qualunque altra cosa di simile natura, che nei lavori di adattamento dovesse rimuoversi dai fabbricati concessi.
Il Municipio ha perciò anche il diritto di far assistere persona di sua fiducia alla rimozione di simili oggetti.
Come si presenta oggi l’ingresso della Caserma San Francesco. Il nome della stessa si nota scritta sull’arco sovrastante il portone di ingresso

 

Art. 5
Durante che i suaccennati stabili rimarranno occupati dall’Amministrazione Militare per l’uso di cui sopra, è riservata a questa facoltà di fargli eseguire a propria cura e spese tutti quei lavori che potranno in seguito occorrere per migliorare le condizioni dello accasermamento provvisorio, riservandosi soltanto il Municipio di dare il suo consenso, quando si trattasse di demolizioni o di altri lavori tendenti a diminuire il valore degli stabili.

Art. 6
Durante l’occupazione dei sopra accennati stabili saranno a carico dell’Amministrazione Militare:

  • Tutte le spese di manutenzione e buona conservazione.
    Le imposte da pagarsi al Regio Erario ed alla Provincia, ma non quelle dovute al Comune.
  • Il canone annuo di lire 250 (duecentocinquanta) che il Municipio deve pagare al fondo per il culto per la parte redditizia dell’ex Convento di San Benedetto.

Art. 7
Il municipio si obbliga a conservare per tutta la durata dell’occupazione degli stabili in parola l’acqua potabile di cui sono attualmente dotati.

Art. 8
Per l’accasermamento definitivo dei sopra accennati Reparti di Truppa …. Guerra e di consegnare gratuitamente all’Amministrazione Militare per farvi erigere i fabbricati occorrenti per l’assestamento definitivo dei ripetuti Reparti di Truppa e Comando di Reggimento, la zona di terreno con piccolo fabbricato annesso situato entro la conta della città e delimitata dalla via Solferino, lungo le mura, via Savi e dei Museo().

art.9
Il Comune di Pisa concorre fino ad un terzo delle spese che complessivamente saranno necessarie per l’attuazione dei progetti dei lavori di cui agli articoli 3° ed 8°, semprechè questo terzo, riferito all’ammontare netto da ribasso delle spese in parola, non superi le centomila lire (100.000).
Tale concorso pecuniario sarà distinto in due quote riferentesi l’una alle spese di adattamento provvisorio a Caserma dei due stabili di San Francesco e San Benedetto e l’altra alle spese per la costruzione dei nuovi fabbricati da erigersi sull’area da espropriarsi dal Comune, e così:
le prime saranno completamente a carico del Comune purché non superino le lire cinquantamila (50.000) nette da ribasso, in caso diverso il di sovra sarà pagato dall’Amministrazione Militare;
conseguentemente per le nuove costruzioni predette, al Comune rimarrà da pagare la differenza fra l’ammontare del suo concorso pecuniario complessivo e la somma che avrà realmente pagata a senso del precedente capoverso.

Art. 10
Per regolare siffatti pagamenti nel capitolato dei lavori di adattamento degli stabili di San Francesco e di San benedetto da compilarsi come si è detto, dall’Amministrazione Militare e che servirà una apposita condizione particolare mercè cui sarà stabilito il pagamento alla impresa dei lavori in proporzione del loro progredire sarà fatta per cura a spese del Comune di Pisa finno alla concorrenza di lire 50.000 – nette e similmente nei capitoli dei lavori per le nuove costruzioni, sarà pure inserita una condizione particolare con la quale fissandosi in lire 25.000 l’ammontare degli acconti da corrispondersi all’impresa in ragione dei 9/10 dei lavori eseguiti ad eccezione dell’ultimo che potrà essere minore, verrà stabilita per gli ultimi acconto fino alla concorrenza della sua contribuzione saranno pagati dal comune di Pisa.

Art. 11
A garanzia dell’esecuzione dei patti di cui all’articolo precedente, il Sindaco di Pisa od un suo delegato interverrà alla stipulazione e firmerà i due contratti che saranno rogati dall’Amministrazione Militare per i lavori di accasermamento provvisorio e definitivo, intendendo l’Amministrazione stessa di declinare ogni e qualunque responsabilità verso le imprese dei pagamenti loro dovuti dal comune.

Art. 12
Dalla data di consegna all’Amministrazione Militare della zona di terreno ed annesso fabbricato da espropriarsi dal Municipio e di cui è cenno all’articolo 8° dovranno far carico all’Amministrazione Militare tutte le imposte da pagarsi per la medesima al Regio Erario ed alla Provincia, non quelle dovute dal Comune.

Art. 13
Non appena i locali da costruirsi nella zona di terreno, cui all’articolo 8° saranno igienicamente occupabili, verranno ivi trasferiti il Battaglione, Comando, Stato Maggiore, Deposito, provvisoriamente stabiliti negli ex Conventi di San Francesco e San Benedetto, e questi stabili verranno restituiti al Municipio redigendo appositi verbali di restituzione, in base ai documenti di cui all’articolo 4° nello stato però cui si troveranno a quell’epoca e senza che l’Amministrazione Militare sia tenuta a rimettere le cose in primitivo stato restando in facoltà della medesima di asportare a propria cure e spese tutti gli oggetti di arredamento benché infissi come palchetti a zaino, rastrelliera a bisaccia colle rispettive mensole, rastrelliere d’ armi, letti da campo, casotti da sentinella, scaffali da magazzino, cavalletti portaselle, colonnini batti fianchi, rastrelliere a fieno e mangiatoie da scuderie, fornelli per rancio della truppa, ed altri consimili oggetti, nonché le stufe, caloriferi ed altri oggetti di riscaldamento con tutti i rispettivi accessori che vi furono nessi in opera dall’Amministrazione Militare.

Art. 14
Qualora con l’andar del tempo l’Amministrazione Militare si trovasse nel caso di dover ritirare la sede del Reggimento di Fanteria da Pisa, ed i nuovi edifici da costruirsi nella zona di terreno di cui all’articolo 8° rimanessero definitivamente disoccupati da truppe ne fossero destinati per altri usi militari, la proprietà dei medesimi sarà devoluta al Demanio dello Stato con l’obbligo però di rimborsare al Municipio le spese del medesimo incontrate per l’acquisto della zona di terreno di cui all’ articolo 8° nel limite che sarà stata effettivamente pagata all’atto dell’acquisto.

Art. 15
Sarà poi riservato al Municipio per il caso previsto dall’articolo precedente quattordicesimo il diritto di prelazione qualora il Regio Governo intendesse vendere i nuovi fabbricati per il prezzo che risulterà dall’apposita stima che verrà fatta dall’Amministrazione Militare per mezzo del locale Ufficio del Genio Militare defalcandone però il costo della zona di cui sopra a parola qualora non si sia già stata corrisposta al Municipio per effetto del disposto dall’articolo 14.

Art. 16
Tutte le spese inerenti al presente contratto saranno a carico dell’Amministrazione Militare.

Art. 17
Il presente contratto non sarà valido senza l’approvazione del Ministero della Guerra, dopodiché avrà effetto come pubblico strumento.
Per la ratifica delle sue espresse condizioni, le parti contraenti ed i predetti testimoni hanno firmato il presente atto:

Il Sindaco della Città di Pisa
f.to Leopoldo PEVERADA

Il Rapp. l’Amm.ne Militare
f.to Guglielmo FONSECA Cap. del Genio Militare

I Rapp. del Demanio
f.to Antonio SALDI

Ric. del Demanio
n. 2 Testimoni

f.to Antonio MARZOTTI

f.to Tommaso ORLANDINI

Il Segretario
f.to B. GRIGGI

Per copia conforme
f.to il Rag. Geom. B. GRIGGI

Visto il Capo Sezione – f.to ANTONUCCI

 

Registrato a Pisa il 9 settembre 1885, n. 241, vol. 57 – pubblicato gratis.
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Approvato con Decreto Ministeriale in data 118 Agosto 1885, n. 436, comunicato alla Sezione con attergato del Comando locale di Livorno in data 3 settembre 1885, n. 2425.

 

Fonte: Archivio di Stato –  Pisa